Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)

Tombola

È una manifestazione di sorte locale che si svolge con cartelle contenenti alcuni numeri compresi tra l'1 e il 90. I premi sono assegnati alle cartelle che per prime possiedono le combinazioni di numeri estratti. La tombola è consentita se:

  • la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si svolge e a quelli limitrofi
  • le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.

Il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma 12.911,42 €.

Lotteria

È una manifestazione di sorte locale in cui si vendono di biglietti staccati da registri a matrice. I premi in palio sono consegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti. La lotteria è consentita se:

  • la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia
  • l'importo complessivo dei biglietti che si possono emettere non supera la somma di 51.645,69 €, qualunque sia il prezzo del singolo biglietto
  • i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.

Pesca o banco di beneficenza

È una manifestazione di sorte locale in cui si vendono biglietti non a matrice. Una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se:

  • la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si effettua la manifestazione
  • il ricavato non supera la somma di 51.645,69 €.

Per svolgere una manifestazione di sorte locale è necessario presentare una comunicazione al SUAP entro trenta giorni dalla data di svolgimento (articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430). Congiuntamente, è necessario inviare apposita comunicazione anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.

Approfondimenti

Manifestazioni di sorte locale consentite

Sono consentite:

  • le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 14 e seguenti "Codice Civile". Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale del Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10, se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione
  • le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti del punto precedente
  • le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.
Modalità operative per lo svolgimento della manifestazione

La manifestazione deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51